Cori contro i napoletani in Napoli-Inter, chiusa la Curva Nord per il derby. Sanzioni anche per la Roma

Gara soc. NAPOLI – soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Napoli – soc.
Internazionale del 15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “Dal settore ospiti per
la durata dell’intera gara si sono levati cori del seguente tenore: Napoli m…., Napoli colera sei la
vergogna dell’Italia intera; puzza di m…. puzza di cani, stanno arrivando i
napoletani;………..voi non siete esseri umani…………” “Tutti i detti cori erano percepibili dai
due settori confinanti con quello degli ospiti (tribuna e curva); il dirigente O.P. riferisce di
analoghi cori erano stati intonati dai tifosi ospiti appena entrati nello stadio e prima di accedere al
proprio settore”;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”,
rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Internazionale deve
rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già
citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre
2013);

rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi
della Società Inter, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Inter del
15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore nord – secondo anello verde
dello stadio San Siro”.

P.Q.M.

Delibera:

1. di sanzionare la soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di
disputare una gara con il settore denominato “Settore Nord – Secondo Anello Verde” privo
di spettatori;

2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della
sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Torino – soc.
Internazionale del 20 ottobre 2013.

 

Gara soc. MILAN – soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Milan – soc.
Roma del 16 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “alle ore 20:23 la maggioranza
dei circa 1.700 sostenitori (il numero dei tifosi è stato fornito dalla Polizia di Stato) della soc.
Roma che occupavano la parte centrale del – Settore Ospiti- denominato – Terzo Anello Verde
Curva Nord- intonava a gran voce per due volte il coro – Rossoneri squadra di neri – che veniva percepito distintamente dai collaboratori…………che al momento della sua esecuzione erano
posizionati all’interno del recinto di giuoco all’altezza della linea mediana…………….Buona
parte della suddetta tifoseria cantava nuovamente all’11° p.t. ed all’8° s.t. il coro, replicato due
volte in ogni occasione, – Rossoneri squadra di neri-………….All’8° p.t. la maggioranza dei
circa 1.7000 tifosi romanisti indirizzava per alcuni secondi numerosi ed intensi – Buuu- verso il
calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in occasione di un calcio di punizione
battuto dallo stesso fuori dall’area di rigore della squadra romanista. Tali urla venivano sentite
distintamente dai collaboratori……………collocati all’interno del recinto di giuoco
rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan (lato – Curva Nord-),
all’altezza della linea mediana delle terreno di giuoco e accanto alla panchina aggiuntiva della
soc. Roma (lato – Curva Sud-)………………..Al 12 s.t. la quasi totalità dei circa 1.700
sostenitori della soc. Roma rivolgeva per alcuni secondi copiosi e sonori –Buuu- nei confronti del
calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in concomitanza di un fallo di giuoco
commesso dallo stesso………..Le grida e il coro in questione venivano udito chiaramente dagli
scriventi delegati………..che al 12° del s.t. si trovavano all’interno del recinto di giuoco.”;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante
ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a
titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art.
11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013);
rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi
della Società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del
15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore denominato curva sud dello
stadio Olimpico di Roma”. P.Q.M.

Delibera:

1. di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una
gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori;

2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della
sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Roma – soc.
Napoli del 18 ottobre 2013.

(Fonte: LegaSerieA.it)

 

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