La Società A.S. Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del 6.12.2016, n. 92, con la quale è stato sanzionato il calciatore della predetta Società, Kevin Johannes Strootman, con la squalifica per due giornate effettive di gara, in applicazione dell’art. 35.1.3, penultimo c.p.v., C.G.S., in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della Prova Televisiva, “l’evidente simulazione che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario”.
A sostegno del reclamo, la Società A.S. Roma ha dedotto, tra gli altri, i seguenti motivi.
In primo luogo, la ricorrente ha dedotto l’inammissibilità, nella specie, della procedura ex art. 35.1.3 C.G.S. (Prova televisiva). Secondo la stessa, infatti, per avere legittimo ingresso, la prova televisiva, “deve aversi:
1) uno dei casi previsti dalla norma (condotta violenta o gravemente antisportiva o uso di
espressione blasfema);
2) che non sia stato visto dall’arbitro, che non ha potuto prendere decisioni al riguardo;
Alla riunione del 9.12.2016, è presente, per la Società ricorrente, l’Avv. Conte, unitamente al Direttore Generale della Società, Mauro Baldissoni, ed al calciatore, Kevin Johannes Strootman; per la Procura Federale, è presente l’Avv. Perugini.
Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario.
Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi”.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio .
P.Q.M. La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società AS ROMA SPA di Roma.
Fonte: FIGC
This post was last modified on 9 Dicembre 2016 - 17:22